Articolo 16 , comma 1,2 – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
PIAO – Castellammare Delibera n. 198 – PIAO
Regolamento per procedimenti disciplinari – Delibera di G.M. n. 100/2015 – Tabella di sintesi
Dotazione Organica Regolamento uffici e servizi (prima parte) Regolamento uffici e servizi (seconda parte) Proposta nuova dotazione organica Delibera di approvazione regolamento sull’ordinamento generale degli uffici. – allegato A – allegato B Criteri generali delle procedure selettive progressioni verticali. Tabella 12 Tabella 13 Determinazione n.402 Reinquadramento del personale dipendente sub “A” alla determinazione n. 402 »